DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita´ legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l´amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l´elenco dei bandi in corso, nonche´ quello dei bandi espletati nel corso dell´ultimo triennio, accompagnato dall´indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

 

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