DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche´ dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita´ e comprensibilita´.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2017.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche´ dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita´ e comprensibilita´.

 

Piano degli indicatori di bilancio - Bilancio di previsione esercizio 2023, 2024, 2025

 

Piano degli indicatori di bilancio - Rendiconto esercizio 2022

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell´elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all´articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell´impresa o dell´ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l´importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell´attribuzione;

d) l´ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalita´ seguita per l´individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell´ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita´ di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l´esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell´articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

 

 

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