DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 39

Trasparenza dell´attivita´ di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche´ le loro varianti;

b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all´approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d´iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche´delle proposte di trasformazione urbanistica d´iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita´ edificatorie a fronte dell´impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita´ di pubblico interesse e´ pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicita´ degli atti di cui al comma 1, lettera a), e´condizione per l´acquisizione dell´efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

 

 

 

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