DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia´ previste dall´articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche´ dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all´articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita´ a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all´articolo 2, comma 1,lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita´ istituzionali, nonche´ le relazioni di cui all´articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all´interno di un´apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all´articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. L´attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e´in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all´articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia´ stipulati,qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

 

CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

 

  • Programma Stralcio di installazione e modifica degli impianti per telefonia cellulare della società Wind Tre S.p.A. - Art. 7 Legge Regionale Puglia 8 Marzo 2002 n. 5 – Anno 2021.

  • Programma Stralcio di installazione e modifica degli impianti per telefonia cellulare della società Illiad italia S.p.A. - Art. 7 Legge Regionale Puglia 8 Marzo 2002 n. 5 – Anno 2021.

  • Programma Stralcio di installazione e modifica degli impianti per telefonia cellulare della società Vodafone-Omnitel S.p.A. - Art. 7 Legge Regionale Puglia 8 Marzo 2002 n. 5 – Anno 2021.

  • Programma Stralcio di installazione e modifica degli impianti per telefonia cellulare della società Tim S.p.A. - Art. 7 Legge Regionale Puglia 8 Marzo 2002 n. 5 – Anno 2021.

  • ART.7, LEGGE REGIONALE N.5/ 2002 – PIANO ANNUALE DI INSTALLAZIONE/ MODIFICA DEGLI IMPIANTI VODAFONE-OMNITEL.
  • PROGRAMMA STRALCIO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE DELLA SOCIETA WIND TRE S.P.A. – ART. 7 LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002 N° 5.
  • PROGRAMMA STRALCIO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONIA CELLULARE DELLA SOCIETA ILIAD ITALIA S.P.A. – ART. 7 LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2002 N° 5.
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