DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita´, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l´acquisizione d´ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l´unita´ organizzativa responsabile dell´istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche´, ove diverso, l´ufficio competente all´adozione del provvedimento finale, con l´indicazione del nome del responsabile dell´ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all´istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell´istanza e´ prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche´ gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita´ di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalita´ con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l´adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell´amministrazione puo´ essere sostituito da una dichiarazione dell´interessato, ovvero il procedimento puo´ concludersi con il silenzio assenso dell´amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,riconosciuti dalla legge in favore dell´interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia´ disponibilein rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalita´ per l´effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all´articolo 36;

m) il nome del soggetto a cui e´ attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche´ le modalita´ per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita´ dei servizi erogati attraverso diversi canali,facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l´uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L´amministrazione non può respingere l´istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l´istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

 

 

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